LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

da | Apr 17, 2012 | Saggi e Articoli


Marco Lai

(Centro Studi Cisl )

 

schema intervento

                                                          

INDICE:

  1. Il Mercato del lavoro italiano (cenni) e l’evoluzione del rapporto tra le fonti di regolazione.
  2. La flexi-security e la problematica applicazione in Italia.
  3. Il Disegno di legge di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
  4. Spunti conclusivi.

 

 

  1. Il Mercato del lavoro italiano (cenni) e l’evoluzione del rapporto tra le fonti di regolazione

 

*    Il MDL italiano (dati Istat, aprile 2012)

 

*Si confermano del debolezze del Mdl italiano (donne, over 50, giovani, Sud)

            *calano gli occupati (tasso di occupazione 56.9%)

            *aumentano i disoccupati (9.3%), peggior dato dal 2004

*si riduce il tasso di inattività (effetto del lavoro “addizionale”-femminile- redditi in sofferenza)

*aumenta la disoccupazione di lunga durata ed il part-time involontario

*forte aumento Cigs (specie nel commercio)

*tasso di disoccupazione giovanile (15/24 anni) al 31.9% (media europea 21.1%)

(giovani donne nel Mezzogiorno al 49.2%)

*Tenuta rispetto ad altri Paesi europei grazie alla Cig (ordinaria e straordinaria),   ammortizzatori in deroga, contratti di solidarietà (copiati da altri Paesi) (altrimenti tasso di disoccupazione all’11.5% circa)

* L’evoluzione del rapporto tra le fonti di regolazione (legge/contratto collettivo/contratto individuale)

                                                   

*contrapposizione: tra una cultura giuridica improntata al primato della legge ( “norma inderogabile”) e sul giudice per la sua attuazione ed una improntata sulle relazioni industriali, in cui ampio è lo spazio attribuito alla dimensione individuale

*difficile ruolo della contrattazione collettiva e della bilateralità

* “Collegato lavoro” (l.n.183/2010): raccordo tra dimensione individuale e collettiva in tema di soluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro e certificazione dei contratti;

*Art.8, l.n.148/2011: deroghe della contrattazione collettiva (decentrata), anche rispetto a norme di legge;

*D.lgs.n.167/2011, Testo unico dell’apprendistato: equilibrato rapporto tra legge/contrattazione collettiva/ ruolo delle Regioni;

  1. La flexi-security e la problematica applicazione in Italia

 

 

*Strategia UE “Europa 2020” (commissione, marzo 2010). Rilancio di un’idea di Europa che coniughi competitività e coesione sociale (obiettivo: occupazione -20-64 anni- dal 69% al 75%)

*Lettera BCE all’Italia (6 agosto 2011)

*Il “triangolo d’oro” della flexi-security:

     

      *regolazione flessibile delle entrate e delle uscite nei rapporti di lavoro

      *sicurezza di reddito in caso di difficoltà occupazionale (sospensione/interruzione)

      *sistema efficace di politiche attive (al fine del reimpiego)

*in Italia:

 

      *ampliamento dei contratti non standard (“legge Biagi”) e disciplina rigida dei licenziamenti      (art.18, Stat.lav.)

*Cig per i casi di sospensione (istituto sconosciuto all’estero) ma limiti applicativi per settori e soglie dimensionali; scarso rilievo dell’indennità di disoccupazione

*difficile raccordo tra “politiche passive” (competenze statali) e “politiche attive” (competenza regionale); scarsa attenzione agli aspetti organizzativi e funzionali; offerta formativa spesso sganciata dalle effettive necessità locali; privilegiate le “politiche passive” (1.46% del Pil) rispetto alle “attive” (0.38%), più nell’ottica degli incentivi alle assunzioni (riduzione del costo del lavoro) che al sostegno dei servizi per l’impiego.

            * I nuovi termini del MDL:

 

 

*politiche attive: insieme delle misure proattive ed incentivanti volte al sostegno delle categorie deboli del Mdl e a favorire l’incontro domanda/offerta di lavoro ed interventi formativi

*politiche di workfare: volte a sostituire prestazioni meramente assistenziali con interventi mirati al reimpiego (disponibilità del lavoratore a nuova occupazione/interventi formativi)

*servizi per l’impiego: non mero collocamento ma sistema di servizi ed orientamento (bilancio di competenze, colloqui di orientamento, tutoraggio)

*occupabilità: capacità di impiego e di inserimento professionale (competenze certificate)

  1. Il Disegno di legge di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

 

 

*Il difficile contesto, dopo la riforma delle pensioni (l.n.214/2011), adottata senza sostanziale confronto con le Parti sociali

*Il documento unitario (Cgil-Cisl-Uil), del 17 gennaio 2012:

*promozione della “buona occupazione”, semplificazione del lavoro flessibile, limitare gli abusi

*ammortizzatori sociali e servizi per l’impiego (schema assicurativo universale + bilateralità contrattuale sia per i casi di sospensione che di risoluzione del rapporto di lavoro)

*emergenze sociali (“esodati”, cittadini stranieri, disabili, contrasto dimissioni in bianco)

*La proposta Cisl sull’art.18, Stat.lav. (Conquiste del lavoro, 10 febbraio 2012): per i licenziamenti per ragioni economiche estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi (preventiva procedura sindacale/estensione del sostegno al reddito/tempi dei processi)

*Relazione “Fornero” (Consiglio dei Ministri, 23 marzo 2012)

* Il Disegno di legge di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (presentato al Senato 11 aprile 2012)

  1. A)Tipologie contrattuali (la flessibilità in entrata)
  2. B)La flessibilità in uscita (rivisitazione art.18, Stat.lav.)
  3. C)Ammortizzatori sociali (ASPI, per chi perde lavoro/Tutele in costanza di rapporto/Protezione dei lavoratori anziani)
  4. D)Politiche attive e servizi per l’impiego (cenni). Delega al Governo.
    1. A)Tipologie contrattuali
    2. B)La flessibilità in uscita (nuova formulazione art.18, St.lav.)
      1. Comunicazione preventiva obbligatoria alla Dir.Ter.Lav. (ed al lavoratore per conoscenza), con indicazioni motivi ed eventuali misure di assistenza e ricollocazione
      2. Entro 7 gg. dalla richiesta la Dir.Ter.Lav. convoca le parti presso la Commissione provinciale di conciliazione (410 c.p.c.) Possibile assistenza del sindacato, avvocato, consulente del lavoro
      3. La procedura si conclude entro 20 gg.(le parti possono proseguire la discussione per raggiungere un accordo)
      4. Se il tentativo fallisce e, comunque, decorso il termine di 20 gg. il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore
      5. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro spetta l’indennità di disoccupazione (ASPI) e può essere previsto l’affidamento del lavoratore ad una agenzia di ricollocazione professionale
    3. C)Ammortizzatori sociali
    4. C.2. Tutela in costanza di rapporto di lavoro
    5. C.3. Interventi a favore dei lavoratori anziani
    6. D)Politiche attive e servizi per l’impiego

 

 

 

 

*Apprendistato come canale privilegiato dell’assunzione per i giovani (con vincoli alla stabilizzazione)

*Contrasto alle “flessibilità malate” (associati in partecipazione, false partite Iva, lavoro a progetto, tirocini) Anche se nel ddl nuove aperture specie per associati in partecipazione e lavoro accessorio (anche da parte di committenti pubblici)

*Si incentiva la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato (ma salta la “causale” per il primo contratto, di durata non superiore a 6 mesi)

*Parificazione contributiva a regime (2018) delle collaborazioni coordinate e continuative con il lavoro dipendente (al 33%)

NB Non si abroga nessuna tipologia contrattuale se non il contratto di inserimento (compensato dagli incentivi per l’occupazione dei lavoratori ultracinquantenni e delle donne nelle aree svantaggiate)

Apprendistato (recente T.U. dlgs..167/2011; il periodo transitorio finisce il 25/4/2012)

 

*previsione di una durata minima, non inferiore a 6 mesi

*possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso (art.2118 c.c.) al termine del periodo di formazione. Durante il preavviso si applica la disciplina dell’apprendistato.

*Cambia il rapporto apprendisti/lavoratori qualificati (da 1/1 a 2/3) (escluse le imprese artigiane)

*L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla stabilizzazione del 50% degli apprendisti assunti nel precedente triennio (esclusi i licenziati per giusta causa, prova e dimissioni). In caso di violazione gli apprendisti sono considerati lavoratori assunti a tempo indeterminato

Contratto a tempo determinato

 

*maggiorazione contributiva (1.4%) finalizzata all’estensione dell’ASPI (vedi oltre)

*il primo contratto (inferiore a 6 mesi) può essere sottoscritto senza causale (?)

*si allungano i tempi di prosecuzione oltre la scadenza senza conversione a tempo indeterminato (da 20 a 30 e da 30 a 50 gg a seconda della durata del contratto), con onere di comunicazione al centro per l’impiego

*si allungano i tempi per il divieto di riassunzione tra un contratto e l’altro , al fine di evitare frequenti reiterazioni (da 10 a 60 e da 20 a 90 giorni a seconda della durata del contratto)

*nei 36 mesi sono computati anche eventuali periodi di lavoro somministrato con la stessa azienda

*rispetto al “Collegato lavoro” si amplia il termine di decadenza per l’impugnativa del contratto a termine (da 60 a 120 giorni) mentre si riduce quello per il ricorso in giudizio (da 270 a 180 giorni)

*nel caso di conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato l’indennità “omnicomprensiva” (da 2.5 a 12 mensilità), di cui all’art.32, comma 5, del “Collegato lavoro”, compensa il lavoratore per intero del pregiudizio subito (Corte Cost. n. 303/2011)

Tempo parziale

 

*rinvio ai contratti collettivi per le condizioni e modalità per eliminare o modificare le clausole elastiche o flessibili

*diritto di “ripensamento” per i lavoratori afflitti da patologie oncologiche e per i lavoratori studenti

Lavoro intermittente

 

*rinvio alla contrattazione collettiva anche per gli under 25 e gli over 45

*comunicazione preventiva alla Dir.Terr.Lav. del ricorso al lavoro intermittente

*abrogato l’art.37, d.lgs.n.276/2003 (lavoro intermittente nel fine settimana o durante le ferie e le vacanze natalizie e pasquali)

*I contratti già sottoscritti durano per 12 mesi

Lavoro a progetto

 

*definizione più stringente; il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un risultato finale: *il progetto non potrà consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente; *non potrà comportare lo “svolgimento di compiti meramente esecutivi o operativi”; *sparisce il riferimento al “programma”.

*Si limitano i casi di anticipato recesso (solo per giusta causa o per inidoneità professionale del collaboratore)

*Presunzione di subordinazione nel caso in cui il progetto corrisponda all’ordinaria attività del committente. Se manca il progetto il rapporto si considera subordinato a tempo indeterminato (interpretazione autentica della legge precedente (?)

*Progressiva parificazione contributiva al lavoro subordinato

Partite IVA

 

*presunzione relativa (che ammette prova contraria) che la prestazione sia di co.co.co. qualora esistano almeno due presupposti (durata complessivamente superiore a 6 mesi nell’arco dell’anno solare/fatturato superiore al 75% del fatturato totale/ postazione di lavoro presso il committente)

*possibile conversione in contratto subordinato a tempo indeterminato

Associazione in partecipazione (art.2549 cod.civ. Partecipazione agli utili dell’associante in cambio di un apporto economico o di lavoro dell’associato)

*nella relazione “Fornero” ricondotto ai soli rapporti familiari entro il 1° grado e tra coniugi. Ora gli associati non possono essere più di 3, con eccezione dei coniugi, di parentela entro il 3°grado o di affinità entro il 2°.

*Effettiva partecipazione agli utili o consegna del rendiconto; altrimenti presunzione rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Lavoro accessorio

 

*Si cerca di limitarne gli abusi (ambito oggettivo e soggettivo). Espressa esclusione delle prestazioni rese nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti. Possibilità invece di ricorso per le attività agricole di carattere stagionale svolte anche in forma imprenditoriale. Possibilità di ricorso anche da parte di committenti pubblici.

*Compensi non superiori a 5.000 euro nel corso dell’anno solare, con riferimento “alla totalità dei committenti” (ora del “medesimo committente”)

*computabilità ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Tirocini formativi

 

*delega al Governo per riforma entro 6 mesi

 

*Licenziamento discriminatorio (nullità) Reintegra + Risarcimento danno (almeno 5 mensilità) Anche per inidoneità sopravvenuta o durante periodi coperti art.2110 cod.civ. (es. malattia)

 

*Licenziamento disciplinare (per giusta causa o giustificato motivo soggettivo)

*Se il fatto non sussiste o il fatto è punito, nella legge/contratti/codici disciplinari, con sanzione conservativa         Reintegra + Indennità risarcitoria max 12 mensilità(dedotto quanto il lavoratore ha percepito o “avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione” ?);

*Nelle “altre ipotesi” (?) in cui non ricorrano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo Licenziamento + Indennità risarcitoria omnicomprensiva (da 12 a 24 mensilità)

           *Licenziamento inefficace (per violazione del requisito di motivazione o della procedura)

Licenziamento + Indennità risarcitoria omnicomprensiva (da 6 a 12 mensilità) (qualora il giudice, su domanda del lavoratore, accerti un difetto di giustificazione si applica la relativa tutela)

*Licenziamento per motivi economici (giustificato motivo oggettivo)

*Il giudice “può”(non “deve”) applicare la Reintegra per “manifesta infondatezza” del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo

*Nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo   Licenziamento + Indennità risarcitoria (da 12 a 24 mensilità) (Si tiene conto, tra l’altro, del comportamento delle parti nella procedura conciliativa)

NB “Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda –non della prova- formulata dal lavoratore il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele”.

                                              

*Preventiva procedura conciliativa (per licenziamento g.m.oggettivo ; procedura art.7, St.lav. per licenziamento per g.m. soggettivo)

NB Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale della Commissione e dalla proposta conciliativa, è valutato dal giudice al fine della determinazione dell’indennità risarcitoria

*Raccordo con “Collegato lavoro”: si reintroduce la conciliazione obbligatoria, in materia di licenziamento (economico)

            Procedura d’urgenza (per le controversie in materie di licenziamenti)

            *Udienza del Trib.lavoro entro 30 gg. dal deposito del ricorso

*Ordinanza del giudice immediatamente esecutiva (sul modello del procedimento art.28, St.lav.)

*procedura rapida per appello e ricorso in Cassazione

*alle controversie sui licenziamenti sono riservati particolari giorni nel calendario delle udienze

 

 

C.1. ASPI (Assicurazione sociale per l’impiego)

 

Destinata a sostituire a regime (2017): *l’indennità di disoccupazione (non agricola) ordinaria

                                                                *l’indennità di mobilità

                                                                *l’indennità di disoccupazione speciale edile

*l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (mini Aspi)

NB Più vantaggiosa rispetto all’indennità di disoccupazione; meno vantaggiosa, specie con riguardo alla durata, rispetto all’indennità di mobilità

Ambito di applicazione

*Tutti i lavoratori subordinati (per la P.A. solo a tempo determinato), compresi apprendisti, e soci lavoratori di cooperative (con rapporto di lavoro subordinato)

*Per i lavoratori a progetto indennità una tantum a particolari condizioni, presenti in via congiunta (tra cui: monocommittenza; reddito lordo non superiore a 20.000 euro; accredito nell’anno precedente di almeno 4 mensilità nella gestione separata Inps)

*Per i somministrati l’ASPI è pagata ricorrendo alle risorse del Fondo del 4% (art.12, d.lgs.n.276/2003) gestito dalla bilateralità.

Requisiti di accesso

 

*disoccupati involontari (no per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, tranne procedura conciliativa)

*2 anni di anzianità contributiva ed almeno 52 settimane nell’ultimo biennio

Contribuzione

 

*Pari a 1.31% per i lavoratori a tempo indeterminato (come nella situazione attuale)

*Contributo addizionale dell’1.4% della retribuzione imponibile per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato (con esclusione di: assunti in sostituzione di lavoratori assenti; lavoratori stagionali; apprendisti; assunti a termine presso P.A.)

*NB La maggiorazione è restituita al datore di lavoro, per un massimo di 6 mensilità, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato (anche in caso di assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del contratto a termine)

*E’ previsto un contributo di licenziamento a favore dell’Inps, da parte del datore di lavoro all’atto dell’interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Ammontare

 

*75% della retribuzione mensile (media nel biennio precedente) qualora questa sia pari o inferiore per il 2013 a 1.180 euro; se superore si aggiunge il 25% della parte eccedente. Massimale unico di 1.119, 32 euro

*Riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi e di altro 15% dopo il 12°mese di fruizione

Durata

 

*dal 1° gennaio 2016   periodo max di 12 mesi per il lavoratori di età inferiore ai 55 anni

                                     periodo max di 18 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni

Nuova occupazione

 

*E’ possibile sospendere l’indennità per periodi di lavoro inferiori a 6 mesi (in tal caso l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era stata sospesa). I periodi di lavoro superiore ai 6 mesi fanno ripartire il trattamento.

 

Mini ASPI (per trattamenti brevi)

*Viene a sostituire l’attuale indennità di disoccupazione a requisiti ridotti

*Interviene al momento dell’occorrenza del periodo di disoccupazione e non nell’anno successivo

*Requisito di accesso: almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 12 mesi (ma anche anzianità contributiva di 2 anni (?)

*E’ calcolata in modo analogo all’ASPI; durata max pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (es. se occupato 8 mesi (4), se 4 (2)

*Possibile sospensione per periodi di lavoro inferiori a 5 giorni

 

Fondi di solidarietà bilaterali

 

*Estensione delle tutele, in caso di riduzione/sospensione di attività lavorativa, a settori attualmente non coperti da Cigo/Cigs, tramite appositi Fondi di solidarietà bilaterali, costituiti sulla base di contratti/accordi collettivi, e recepiti tramite decreto (loro efficacia erga omnes)

*I Fondi, presso l’Inps, sono obbligatori per le imprese con + di 15 dipendenti, facoltativi per le altre

*Per i settori non coperti da accordi collettivi istituzione di un Fondo di solidarietà bilaterale (sempre per le imprese con + di 15 dipendenti)

*Contributi: 2/3 a carico impresa; 1/3 lavoratore. Pareggio di bilancio.

*Gli accordi/contratti possono prevedere che nel Fondo di solidarietà confluisca anche il Fondo per la Formazione continua (0,30) purchè una quota sia utilizzata per fare formazione.

*I Fondi possono anche avere come finalità:

     *tutela integrativa in caso di cessazione del rapporto di lavoro (rispetto ad ASPI)

*assegni straordinari per agevolare l’esodo di lavoratori anziani, che raggiungano i requisiti pensionistici nei successivi 5 anni

*contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione/riqualificazione

Estensione Cigo/Cigs a settori particolari (si estende a tali settori la contribuzione dello 0.9%)

            *imprese commerciali con più di 50 dipendenti

            *agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti

            *imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti

            *trasporto aereo e servizi aeroportuali

 

*Cornice giuridica per incentivare l’esodo dei lavoratori anziani sulla base di accordi collettivi, con costi a carico dei datori di lavoro, sul modello di quanto previsto dai fondi di solidarietà di cui alla l. n.662/1996 (banche, edili, poste)

*Requisiti: lavoratori a cui manchino max 4 anni per andare in pensione

*L’impresa (con fideiussione bancaria) si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione pari al trattamento di pensione + contribuzione figurativa all’Inps

*Il pagamento avviene da parte dell’Inps, con le modalità per il pagamento delle pensioni

NB Possibilità di intervento dei Fondi di solidarietà bilaterali (non chiaro l’utilizzo della contribuzione destinata all’indennità di mobilità) (?)

 

*indicazione del Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l’impiego (tra cui: tempi relativi a colloquio ed azioni di orientamento, formazione, inserimento lavorativo)

*Impegno dell’Inps di mettere a disposizione dei servizi per l’impiego la banca dati “beneficari di ammortizzatori sociali”

*decadenza del beneficio qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione/riqualificazione professionale o non lo frequenti regolarmente oppure non accetti un’offerta di lavoro con retribuzione non inferiore al 20% dell’indennità cui ha diritto, comunque in luogo non distante più di 50 km dalla sua residenza e raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici

*delega al Governo (da attuare entro 6 mesi)

Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco

 

*La richiesta di dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro durante i primi 3 anni di vita del bambino deve essere convalidata dalla Dir.Ter.Lavoro

*Obbligo per il padre, lavoratore subordinato, di astenersi dal lavoro per 3 giorni (anche continuativi), con diritto alla retribuzione entro 5 mesi dalla nascita del figlio

*diritto della madre lavoratrice ad avere voucher per fruire di servizi di babysitter , al termine del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e per gli 11 mesi successivi in alternativa al congedo parentale (?)

4. Spunti conclusivi

 

 

*Il difficoltoso contesto di partenza (l’esperienza della riforma delle pensioni)

*Maggiori opportunità di crescita e migliori posti di lavoro non si fanno per legge. Certo le leggi servono a costruire un contesto favorevole per la crescita.

*Pur con i limiti evidenziati l’impronta CISL si può vedere in molte parti della riforma: apprendistato, contrasto alle flessibilità malate, parificazione contributiva, fondi di solidarietà bilaterali, interventi a favore dei lavoratori anziani, ed in materia di licenziamenti: preventiva procedura conciliativa, procedura d’urgenza.

*Necessaria in ogni caso una politica per la crescita: credito alle imprese che investono, interventi sul piano fiscale a tutela dei lavoratori subordinati e dei pensionati.